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GIOVEDÌ 02 MAGGIO 2024
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Rubrica Competenza finanziaria potenziata
 Notizie flash - Competenza finanziaria potenziata  
La competenza mette i residui sotto esame

L'operazione di riaccertamento ordinario dei residui presenta alcune differenze rispetto al passato legate essenzialmente alla necessità di verificare il perfezionamento degli aspetti giuridici e finanziari delle operazioni di gestione poste in essere nell'esercizio chiuso.
 

Ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del Tuel, l'ente locale, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, deve provvedere all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, nel rispetto di quanto previsto dal principio di competenza finanziaria applicata.

L'operazione di riaccertamento ordinario dei residui presenta alcune differenze rispetto al passato legate essenzialmente alla necessità di verificare il perfezionamento degli aspetti giuridici e finanziari delle operazioni di gestione poste in essere nell'esercizio chiuso. In tale occasione, infatti, deve essere fornita adeguata documentazione in merito alla fondatezza giuridica degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, le cui obbligazioni devono essere perfezionate entro la fine dell'anno; l'assenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata entro la fine dell'esercizio non consente di mantenere la prenotazione di impegno della spesa. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate vanno imputate all'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'unica eccezione a tale principio è rappresentata dalla possibilità di finanziare con il fondo pluriennale vincolato le spese di investimento per lavori pubblici esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione, è necessario procedere ad accantonare una quota del risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità; i crediti formalmente riconosciuti inesigibili o insussistenti devono essere definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

 

 
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 38 del 08/02/2016 pag. 24
Autore: Anna Guiducci
 
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